Art. 29.
(Presidente del consiglio regionale).

      1. Il presidente del consiglio regionale rappresenta il consiglio, lo convoca e ne

 

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dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e con gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali; garantisce il rispetto del presente Statuto e del regolamento interno; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.
      2. Il presidente del consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio stesso, nelle prime due votazioni. La terza votazione è svolta mediante ballottaggio fra i due candidati che, nel precedente scrutinio, hanno ottenuto il maggiore numero di voti; è proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.
      3. La cessazione della carica è determinata dall'accoglimento della mozione di decadenza, presentata dalla maggioranza dei componenti del consiglio regionale e approvata, a scrutinio segreto, dai due terzi dei componenti.
      4. Al presidente del consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.